Condominio, appaltatore, impalcatura, furto, responsabilità

Cassazione civile , sez. III, sentenza 19.12.2014 n° 26900

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 15 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 26900

(Presidente Travaglino – Relatore Lanzillo)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 25-26 maggio 1993 B.M. ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Condominio di piazza Conca d’Oro e la s.a.s. IPSEA, appaltatrice dei lavori di ripulitura delle facciate dello stabile, commissionati dal Condominio, chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni nell’importo di L. 52.700.000, a seguito del furto di gioielli ed altri preziosi dal suo appartamento all’interno del Condominio, furto che asseriva essere stato agevolato dai ponteggi e dalle impalcature che IPSEA aveva installato senza adottare misure anti-intrusive.

Entrambi i convenuti si sono costituiti, contestando ogni responsabilità.

Esperita l’istruttoria anche tramite CTU, con sentenza 30 gennaio 2005 il Tribunale ha accolto la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento di Euro 23.086,00, oltre agli interressi legali.

Proposto appello principale dal Condominio e incidentale da IPSEA, a cui ha resistito l’appellata, con sentenza 10 dicembre 2010 – 11 gennaio 2011 n. 45, notificata il 5 aprile 2011, la Corte di appello di Roma ha modificato la sentenza di primo grado solo nel capo in cui ha omesso di disporre la rivalutazione del credito risarcitorio.

Con atto notificato il 21-22 aprile 2011 IPSEA ha proposto due motivi di ricorso per cassazione ed il Condominio ha proposto a sua volta cinque motivi di ricorso incidentale. B. resiste ad entrambi i ricorsi.

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha ravvisato la responsabilità di IPSEA per il fatto che dalle testimonianze acquisite è emerso che aveva omesso di adottare le misure idonee ad impedire l’intrusione di terzi – quali 1’illuminazione notturna, la guardiania ed altri accorgimenti – così agevolando colposamente il furto, essendosi il ladro introdotto proprio attraverso il ponteggio.

Ha ritenuto corresponsabile il committente Condominio, per non avere questo assunto alcuna iniziativa per indurre 1’appaltatrice ad adottare le misure di salvaguardia della sicurezza del fabbricato, richiamando a supporto Cass. civ. n. 2844/2005, n. 6435/2009 ed altre.

2.- Con il primo motivo IPSEA denuncia violazione degli art. 2043 e 2051 cod. civ., richiamando la sentenza n. 20133/2005 di questa Corte, secondo cui la mera installazione di un ponteggio, con la mancata adozione di misure di salvaguardia, non sono sufficienti a configurare la responsabilità dell’impresa appaltatrice per i danni provocati dai terzi, poiché tale responsabilità può configurarsi solo quando l’impresa abbia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare.

2.1.- Il motivo non è fondato.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato il principio per cui la responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di impalcature per l’espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio (Cass. civ. Sez. 3, 6 ottobre 1997 n. 9707; Idem, 11 febbraio 2005 n. 2844; Idem, 17 marzo 2009 n. 6435, ed altre). La sentenza citata in contrario dal ricorrente non è significativa, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, poiché in quel caso la Corte di merito aveva ritenuto non dimostrato, fra l’altro, il nesso causale fra l’esistenza dell’impalcatura e l’ingresso dei malviventi nell’appartamento svaligiato.

La sentenza ha comunque ribadito il principio per cui la responsabilità va ricollegata non alla mera sussistenza del ponteggio, ma al fatto che sia stato omesso qualunque accorgimento idoneo ad ovviare alla situazione di pericolo.

3.- Deve essere altresì rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dal Condominio, che anch’esso denuncia violazione degli art. 2043 e 2051 cod. civ. nella parte in cui la Corte di appello gli ha addebitato una responsabilità concorrente con quella dell’impresa.

Assume che specifica clausola del contratto di appalto imponeva all’appaltatore l’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi e addossava allo stesso ogni conseguente responsabilità, sicché ingiustamente è stata emessa condanna a suo carico. Le censure non sono fondate.

La giurisprudenza sopra citata ha sancito espressamente che – ove siano state trascurate dall’impresa le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature – è configurabile la concorrente responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. n. 9707/1997; n. 6435/2009 cit.).

La clausola a discarico della responsabilità, richiamata dal ricorrente, è vincolante ed efficace nei rapporti fra le parti del contratto di appalto (nella specie, fra il Condominio e l’appaltatore), ed hanno indubbiamente l’effetto di consentire al committente di rivalersi sull’appaltatore per gli eventuali danni di cui sia chiamato a rispondere per effetto del comportamento di lui.

Non sono invece opponibili ai terzi danneggiati (art. 1372, 2 comma, cod. civ.) e non valgono ad esonerare il Condominio dall’obbligo di rispondere nei loro confronti.

4.- In questa prospettiva deve essere letta ed intesa l’affermazione della Corte di appello secondo cui il contratto di appalto non conteneva norme a discarico della responsabilità – affermazione che il Condominio censura come vizio di motivazione con il terzo motivo di appello dovendosi l’espressione intendere nel senso che l’esonero da responsabilità formalmente sancito dal contratto nei rapporti fra committente ed appaltatore non esonera il committente dalla responsabilità verso i terzi danneggiati, ove alla pattuizione non abbia fatto seguito il concreto controllo sull’adempimento delle misure necessarie allo scopo di prevenire gli abusi delle impalcature.

La Corte di appello ha accertato, con valutazione in fatto, non suscettibile di censura in questa sede, che nel caso di specie “vi era la mancanza di luci esterne e di alcuna struttura di sicurezza per 1’inviolabilità degli appartamenti”.

Pur se il Condominio aveva formalmente imposto all’impresa di adottare ogni misura di salvaguardia, avrebbe dovuto poi controllare – per esimersi da responsabilità verso i terzi – che dette misure venissero effettivamente messe in opera.

5.- Il quarto motivo, con cui il Condominio lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di manleva che egli avrebbe proposto nei confronti di IPSEA, è inammissibile poiché non risulta dal ricorso quando, dove, come e tramite quali atti, la domanda sia stata proposta in primo grado e ribadita in appello. Perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione (nella specie uno o più motivi di censura avverso la sentenza di primo grado) autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile; dall’altro lato che tale domanda od eccezione sia riportata puntualmente nel ricorso per Cassazione, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo e/o del verbale d’udienza nei quali è stata proposta, onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e la tempestività, oltre che la decisività. Ed infatti, anche quando si deduca la violazione dell’art. 112 c.p.c., quindi un errore processuale – per il quale la Corte di cassazione è giudice anche dell'”atto processuale” – i principi di specificità dei motivi e di autosufficienza del ricorso per cassazione richiedono che il potere-dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente dell’onere d’indicare compiutamente gli estremi degli atti medesimi, ed il tempo ed il luogo in cui siano stati prodotti (Cass. civ. Sez. 2, 24 novembre 2003 n. 17859, in motivazione).

Nella specie, la sentenza impugnata non accenna in alcun modo alla questione in oggetto ed il ricorrente nulla ha specificato in proposito.

6.- Con il quinto motivo il Condominio lamenta che – nel quantificare la somma spettante in risarcimento – la Corte di appello si sia attenuta esclusivamente ad una perizia di parte, cioè alla valutazione del gioielliere di fiducia della danneggiata circa il valore dei gioielli trafugati, e per di più abbia liquidato anche il danno conseguente al furto di una pelliccia, il cui valore non poteva essere accertato dal gioielliere e non è stato in alcun modo dimostrato.

6.1.- Il motivo è inammissibile, poiché mette in questione esclusivamente la valutazione delle prove, senza poter dimostrare incongruenze od illogicità della motivazione.

La Corte di appello ha adeguatamente giustificato il suo convincimento, osservando che “pur in mancanza di CTU (per le ragioni evidenziate dal consulente con nota 23.4.2004) l’attrice aveva offerto elementi di riferimento per determinare il valore dei preziosi sottratti, facendone fare una stima sulla carta da un gioielliere di sua fiducia”; stima che il tribunale ha posto a base della valutazione equitativa del danno, e che la Corte ha ritenuto condivisibile.

Le doglianze relative alla valutazione della pelliccia sono inammissibili, non avendo il ricorrente dimostrato nel ricorso se ed in quale sede abbia sollevato l’eccezione, sottoponendola all’attenzione della Corte di appello.

7.- Restano da esaminare il secondo motivo del ricorso principale di IPSEA ed il primo motivo del ricorso incidentale del Condominio, che entrambi denunciano violazione degli art. 112 e 346 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 4 stesso codice, nel capo in cui la Corte di appello ha disposto che la somma liquidata in primo grado a titolo di risarcimento dei danni debba essere assoggettata a rivalutazione monetaria, sebbene la danneggiata non abbia proposto la relativa domanda e soprattutto abbia fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado, chiedendone in appello l’integrale conferma anche con riguardo alla quantificazione dei danni.

7.1.- I motivi sono fondati.

La B. non solo non ha proposto appello contro la sentenza di primo grado che le ha riconosciuto una somma inferiore a quella richiesta, con l’aggiunta dei soli interessi legali; ma – nel resistere agli avversari appelli – ha chiesto “l’integrale conferma dell’impugnata sentenza perché esaustiva sia nell’an che nel quantum”.

La Corte di appello ha ritenuto di poter disporre d’ufficio la rivalutazione della somma liquidata, in base al principio per cui la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno, quale debito di valore, e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che debbono ritenersi compresi nell’originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass. civ. Sez. 3, 28 aprile 2010 n. 10193 ed altre).

Il principio è invocato a sproposito.

Nella specie non si deduce la mancata corrispondenza fra la domanda e la pronuncia, per non avere la B. chiesto in appello la rivalutazione monetaria del credito; ma si deduce l’inequivocabile rinuncia alla domanda stessa, in considerazione del fatto che – nel formulare le sue conclusioni – la danneggiata ha dichiarato di accettare e di ritenere esaustiva la sentenza di primo grado anche con riferimento all’importo liquidato.

La sentenza di appello non si è limitata, quindi, a pronunciare in assenza di esplicita domanda, ma ha deciso contro la domanda di parte e nonostante la piena acquiescenza della parte stessa alla sentenza di primo grado, anche con riferimento al quantum.

8.- La sentenza impugnata deve essere per questa parte cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, nel senso che i ricorrenti non sono tenuti a corrispondere la rivalutazione monetaria della somma liquidata in risarcimento dei danni dal giudice di primo grado.

Restano ferme le altre disposizioni della sentenza di appello, ivi incluse quelle concernenti le spese processuali, considerata la soccombenza dei ricorrenti su ogni altro motivo di appello.

9.- Le spese del presente giudizio si compensano per intero, considerato che la decisione annullata è stata assunta d’ufficio e non su richiesta dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, decidendo i ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso proposto dal Condominio di piazza Conca d’Oro ed il secondo motivo del ricorso della s.a.s. IPSEA.
Rigetta gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dispone che la somma dovuta dai convenuti in risarcimento dei danni, così come determinata dal Tribunale, non è soggetta a rivalutazione monetaria. Conferma nel resto la sentenza di appello.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Responsabilità e Risarcimenti Furti con Impalcature per Condominio e Impresa
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